L'atto di nomina dell' ''amicus'' (contratto per persona da nominare)


L'atto di nomina costituisce un negozio unilaterale che ha per effetto l'imputazione retroattiva del contratto in capo al terzo nominato nota1. Esso deve possedere (come d'altronde anche la correlativa accettazione del terzo: Cass. Civ., 15164/01) la stessa forma (venendo in considerazione un'ipotesi di formalismo per relationem) relativa al contratto intercorrente tra stipulante e promittente (1403 cod.civ.) ed è condizionato alla sussistenza del necessario potere rappresentativo con riferimento alla figura del terzo (che può sostanziarsi anche in un'accettazione che ben può desumersi dalla proposizione di domanda giudiziale nei confronti dell'altro contraente: cfr.Cass. Civ., Sez. II, 13686/2019; Cass. Civ., Sez. II, 18490/2014). Se per il contratto è richiesta la pubblicità (per esempio: vendita immobiliare, trascrizione, art. 2643, n. 1, cod.civ.), sempre in virtù della funzione integrativa che svolge la nomina ed il collegamento negoziale evidenziato, deve essere resa pubblica con lo stesso mezzo anche la dichiarazione di nomina con l'indicazione della procura o dell'accettazione della persona nominata (art. 1403 cod.civ. nota2.
Unico soggetto legittimato a porre in essere la dichiarazione di nomina è chi si sia riservata la facoltà di effettuarla. Ne segue l'inutilità dell'indicazione dell'amicus effettuata da chiunque altro, con la conseguenza che gli effetti dell'atto sortirebbero in capo agli originari contraenti (Cass. Civ., Sez. II, 13537/11). Irrilevante si palesa anche l'atto di nomina (ovvero la riserva) che sia stato effettuato invalidamente o in maniera inefficace. Le conseguenze non possono che essere, in tali casi, diverse dal consolidamento definitivo degli effetti del contratto in capo alla parte che abbia stipulato (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 4169/2015 in riferimento al caso in cui la parte, dopo aver stipulato un contratto preliminare per persona da nominare, aveva agito giudizialmente ex art. 2932 cod.civ. ancora una volta manifestando di agire per sè o per persona da nominare). Va comunque osservato che ogni rilievo relativo agli eventuali vizi di cui fosse inficiata la dichiarazione di nomina non potrebbe che essere svolto dal soggetto che riveste la qualità di ulteriore contraente e non già da terzi (Cass. Civ., Sez. II, 28394/2017).

Note

nota1

Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., vol.XXI, Milano, 1973, p.502.
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nota2

Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1164. E' stato reputato soddisfatto il requisito formale dello scritto in riferimento alla nomina del terzo afferente ad un contratto preliminare di vendita immobiliare quando l' electio amici sia avvenuta nel corso di adunanza assembleare (debitamente verbalizzata) di una cooperativa nella veste di promittente alienante (Cass. Civ., Sez. II, 15944/2015).
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Prassi collegate

  • Quesito n. 817-2013/T, Preliminare per sé e per persona da nominare
  • Quesito n. 308-2014/T, Contr. persona da nominare, obbligo restituzione allo stipulante delle somme versate, clausola in atto, imposta registro

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