La ratifica



La ratifica è il negozio unilaterale in forza del quale il soggetto falsamente rappresentato si appropria ex post degli effetti del negozio concluso dal rappresentante senza poteri ovvero esorbitando dai poteri ricevuti nota1.
Non è sufficiente una condizione di mera conoscenza dell'operato del falsus procurator, ma occorre che il dominus ponga in essere una manifestazione di volontà specificamente intesa ad approvare l'operato del primo, appropriandosi dei relativi effetti e che tale manifestazione sia portata a conoscenza dell'altro contraente (Cass. Civ., Sez. II, 2153/2014). Essa è dunque, per lo più, considerata come atto avente natura recettizia (Cass. Civ. Sez. II, 27399/09 ; Cass. Civ. Sez. II, 249/97 ) nota2.

Se Tizio conclude in nome di Caio una vendita senza averne i poteri, l'atto dovrebbe esser considerato inefficace. Da un lato non è possibile ritenere vincolata la persona del rappresentato, perché manca la sua autorizzazione, dall'altro non si può reputare vincolato il rappresentante. Il terzo non voleva infatti concludere il contratto con costui, nè intendeva farlo quest'ultimo, avendo speso il nome altrui.

In una situazione di questa specie la legge consente comunque al soggetto falsamente rappresentato di appropriarsi dell'atto posto in essere in suo nome: il tutto per il tramite della ratifica (art. 1399 cod.civ.).

La ratifica può dirsi costituisca il surrogato della procura, una procura successiva nota3, richiedendo analogamente la forma prescritta per il negozio da ratificare (artt. 1399, I comma , art.1392 cod.civ. per la procura) (Cass. Civ. Sez. II, 5040/87 ). Essa opera retroattivamente, salvi ovviamente i diritti acquistati dei terzi (art. 1399, II comma , cod.civ.).

Oggetto della ratifica è ordinariamente un'attività di carattere negoziale. Non può tuttavia escludersi la ratifica che intervenga in relazione ad un semplice atto giuridico, come si dirà più approfonditamente nota4.

Note

nota1

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.292.
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nota2

Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p.80 e Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., IV, 2, Torino, 1984, p.399.
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nota3

In questo senso anche Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.111.
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nota4

Bianca, op.cit., p.113 e Mirabelli, op.cit., p.403.
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Bibliografia

  • GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1980
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Prassi collegate

  • La ratifica del contratto stipulato dal falsus procurator, in particolare dei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam

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