La dichiarazione di riscatto



La dichiarazione di riscatto costituisce la manifestazione dell'esercizio del corrispondente diritto potestativo. Essa produce, in modo automatico, una modificazione della sfera giuridica di colui che ha acquistato un bene con patto di riscatto ai sensi dell'art. 1500 cod.civ., determinando nuovamente l'ingresso del diritto nel patrimonio di colui che precedentemente lo aveva alienato.

La manifestazione di volontà con la quale viene esercitato da parte del venditore il diritto di riscatto dà vita ad un negozio unilaterale necessariamente recettizio nota1, che deve essere compiuto nei termini e con le modalità di cui all'art. 1503 cod.civ. a pena di decadenza (Cass. Civ. Sez. II, 3925/78 ).

Se la vendita ha ad oggetto beni immobili, la dichiarazione di riscatto deve rivestire, per relationem, la forma dello scritto, sotto esplicita comminatoria della nullità (art. 1503, III comma, cod.civ.) nota2. Detta dichiarazione deve inoltre essere trascritta (art. 2653, n.3, cod.civ.) ai fini dell'opponibilità del riscatto agli eventuali terzi subacquirenti del bene venduto (art. 1504 cod.civ.) nota3.

Note

nota1

La dottrina (Bianca, La vendita e la permuta, Torino, 1962, p.579; Carpino, La vendita, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.267) è uniforme nel riconoscere natura negoziale alla dichiarazione di riscatto, giacché con essa il venditore "non si limita a comunicare il contenuto del suo diritto, ma manifesta la precisa volontà di riacquistare il bene" (Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.151).
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nota2

La norma si riferisce espressamente solo agli immobili e, perciò, secondo parte della dottrina (Bianca, op.cit., p.652), trattandosi di una prescrizione formale, avrebbe carattere eccezionale non essendo suscettibile di applicazione analogica. Secondo altri (Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, 1971, p.1047 e Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.110), invece, "la norma andrebbe interpretata estensivamente, nel senso che ogni qualvolta per la vendita è prescritta ad substantiam una determinata forma, la medesima forma è richiesta, del pari ad substantiam, per il negozio di riscatto", perciò si dovrebbe applicare anche nella vendita di navi ed aeromobili ex artt. 249 e 864 cod.nav. o alla vendita di eredità ex art.1543 cod.civ..
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nota3

Analogamente Capozzi, cit., p.151. Secondo un'opinione (Rubino, cit., p.1050) la trascrizione andrebbe effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il riscatto e non dalla data di effettivo esercizio del riscatto. Scaduto questo termine, resterebbero salvi i diritti che i terzi hanno acquistato sull'immobile successivamente alla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, purché siano stati trascritti prima della trascrizione tardiva della dichiarazione (Nicolò, La trascrizione, vol.III, Milano, 1973, p.214; Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.352).
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • NICOLO', La trascrizione, Milano, I, 1973
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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