Forma della ratifica



Quanto all'elemento formale, la ratifica può essere espressa o tacita nota1: essa, come la procura (art. 1392 cod.civ.), deve rivestire le forme prescritte dalla legge per la conclusione del negozio (art. 1399 cod.civ. ). Vige dunque anche per l'atto in questione la regola del collegamento formale di secondo grado nota2. E' altresì possibile ravvisare, quando l'atto da compiersi non si qualifichi a forma vincolata, una ratifica implicita in una condotta concludente dalla quale desumersi interpretativamente la volontà di ratificare, tenendo valido ed efficace l'operato del soggetto privo di poteri rappresentativi nota3.
Dalle cose dette emerge dunque che, mentre la ratifica di una vendita immobiliare deve indispensabilmente risultare per iscritto (artt. 1399, 1350 cod.civ., ma tale conclusione può ben valere anche per il mero contratto preliminare avente ad oggetto immobili; cfr., in ogni caso Cass. Civ. Sez. II, 2617/2021), la ratifica di un contratto di locazione infranovennale potrebbe anche essere effettuata verbalmente (Cass. Civ., 4361/82).
E' ratificabile per facta concludentia il contratto di finanziamento ipotecariamente garantito concluso da un funzionario bancario che non era dotato dei poteri necessari? Secondo la S.C. la risposta è affermativa, dovendosi distinguere tra formalismo necessario per la costituzione della garanzia ipotecaria e forma non vincolata per il mutuo in quanto tale (Cass. Civ., Sez. I, 5105/2015). Analogamente è stato deciso in un'ipotesi in cui la società aveva prodotto ad un ente pubblico una polizza fidejussoria con firma apocrifa allo scopo di ottenere un'agevolazione (Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 5479/2023).
In tema di contratto preliminare di vendita immobiliare è stato deciso che, pur dovendo la ratifica intervenire per iscritto (sulla base di un principio di simmetria riconducibile all'art. 1351 cod.civ., ciò che evoca la problematica del collegamento formale), non è detto che la stessa consista in una manifestazione esplicita al riguardo. In altre parole l'intento di ratificare il contratto potrebbe anche desumersi interpretativamente (ratifica implicita) da un atto scritto nel quale il rappresentato palesasse una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del falsus procurator (Cass. Civ., Sez.II, 21844/10). Tuttavia è stato anche precisato come non possa valere ad esprimere validamente un siffatto intento la dichiarazione del procuratore svolta nel corso del giudizio. Infatti la valenza della procura alle liti svolge una funzione squisitamente processuale e non già sostanziale (Cass. Civ., Sez. II, 2572/11). In senso tuttavia antitetico si è pronunziata successivamente la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, 11453/2015).
Può desumersi una implicita ratifica nella mancanza di eccezione da parte dell'interessato del difetto dei poteri di rappresentanza? Secondo le SSUU la risposta è negativa, potendo la mancanza di poteri essere rilevata anche d'ufficio (Cass. Civ., SSUU, 11377/2015).

E' comunque il caso di ricordare che in tema di mandato occorre distinguere le ipotesi del mandato con rappresentanza, per la ratifica del quale si applica l'art. 1399 cod.civ., da quella del mandato senza rappresentanza, la cui ratifica è prevista dall'art. 1711 cod.civ. nota4. Di detta norma si dirà specificamente.

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.111. In giurisprudenza si veda Cass. Civ., Sez. II, 1751/2018.
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nota2

Cfr.Cass. Civ. Sez. II, 27399/09 ; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.989 e De Nova, Il contratto, vol.II, in Tratt. dir.civ., diretto da Sacco, Torino, 1993, p.189.
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nota3

Sulla ammissibilità di effettuare una ratifica per facta concludentia, si veda Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.241 e Suppa, Negozi autorizzativi, in I contratti in generale, vol.VII, Torino, 2000, p.329.
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nota4

Così anche Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXXII, Milano, 1984, p.562.
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Bibliografia

  • DE NOVA, Il contratto, Torino, Sacco - De Nova, 1993
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • SUPPA, Negozi autorizzativi, Torino, I contratti in generale, VII, 2000

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