Garanzia, novazione e prescrizione in materia di appalto e riconoscimento implicito dei vizi da parte dell’appaltatore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6263 del 20 aprile 2012)

L’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva - sostitutiva dell’originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’art. 1495 c.c. Ciò vale anche nell’ipotesi di domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, qualora il compratore agisca per l’esatto adempimento dell’obbligo di riparazione o sostituzione della res.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto l'art.1495 cod.civ. impone, a pena di decadenza, di fare denunzia dei vizi della cosa venduta entro otto giorni dalla scoperta degli stessi. E' l'acquirente, tra l'altro, a dover dare la prova del giorno in cui la scoperta è intervenuta. Evidente è il rigore della disciplina, che onera l'acquirente di tempestivamente attivarsi a pena di subire una preclusione assoluta in ordine alla garanzia.
L'eventuale impegno del venditore all'eliminazione dei vizi è qualche cosa in più del semplice riconoscimento degli stessi, ma non da vita, secondo l'orientamento inaugurato dal Cass. SSUU 13294/05, ad un effetto novativo rispetto alle obbligazioni scaturenti dalla vendita.

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