La prescrizione nella compravendita




La rilevanza del contratto di compravendita è, come ben intuibile, notevolissima nella prassi negoziale quotidiana. Il legislatore ha previsto un'articolata disciplina dei termini prescrizionali in materia, con riferimento a singoli specifici aspetti.

Vengono in considerazione anzitutto i vizi ed i difetti che possono inficiare l'oggetto della vendita. A questo proposito il codice civile contiene una norma generale nell'art. 1495 cod.civ. ed una più specifica, dettata per la vendita di beni mobili da piazza a piazza (art. 1511 cod. civ. ). Sempre in materia di beni mobili, l'art. 1512 cod. civ. prescrive speciali termini prescrizionali e decadenziali afferenti alla clausola di buon funzionamento.

Per quanto attiene invece ai beni immobili l'art. 1541 cod. civ. contiene la previsione in base alla quale sia il diritto del venditore al supplemento, sia quello del compratore alla diminuzione del prezzo e al recesso dal contratto (per l'ipotesi in cui la misura del bene si fosse palesata differente rispetto a quella convenuta) sono soggetti ad un termine prescrizionale breve annuale.

Assumeremo inoltre in considerazione l'ipotesi specifica della vendita di cosa altrui, in relazione agli effetti della quale è dato di interrogarsi circa la sorte dell'atto di acquisizione del bene dal terzo proprietario che intervenga successivamente al decorso del termine prescrizionale ordinario, quando cioè il diritto dell'acquirente potrebbe ormai considerarsi estinto.

Non indifferente è infine l'operatività della prescrizione relativamente alla garanzia per l'evizione, situazione del tutto autonoma rispetto a quella che scaturisce dalla garanzia per i vizi.

E' infine il caso di dar conto del modo di disporre dell'art. 132 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo apri ) che prevede appositi termini prescrizionali in tema di responsabilità del venditore ex art. 130 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 per il difetto di conformità dei beni di consumo.

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