Prescrizione del diritto alla garanzia per evizione



Il diritto a valersi della garanzia per l'evizione possiede una natura autonoma rispetto ad altre situazioni soggettive di vantaggio scaturenti dalla vendita: come tale esso è soggetto a prescrizione estintiva decennale nota1.

Data la peculiare funzione della tutela evizionale, non è indifferente precisare che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non deve identificarsi nel tempo in cui il contratto è stato perfezionato, bensì nel momento in cui il diritto del terzo sul bene viene incontestabilmente accertato nota2.

Ciò si verifica con il passaggio in giudicato della sentenza che decide la relativa controversia oppure con la stipulazione dell'accordo transattivo che pone termine alla vicenda (Cass.Civ.Sez.I, 184/97; Cass.Civ.Sez.II, 5550/78; Cass.Civ.Sez.III, 2532/75). Da segnalare la differenza tra la protezione accordata dalla legge per l'ipotesi dell'evizione parziale e quella di cui allo specifico rimedio stabilito in tema di vendita a corpo dall'art.1538 cod.civ. . Nel caso in cui, ai sensi della norma citata, debba farsi luogo alla diminuzione del prezzo, il relativo diritto del compratore è infatti soggetto al termine prescrizionale breve di cui all'art.1541cod.civ.. Quando, tuttavia, l'acquirente richieda all'alienante di essere rimborsato di una quota del corrispettivo pagato in relazione all'evizione parziale subita dal terzo, non entra in gioco una questione di vendita a corpo, bensì quella di un evento evizionale. Ne discende che il termine entro il quale far valere il diritto al rimborso, è soggetto al termine ordinario e non a quello annuale ex art. 1541 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 3994/80). La discussione che riguarda l'indispensabilità o meno della preesistenza del fatto evizionale rispetto alla vendita può riverberarsi anche sulla materia della prescrizione del diritto alla garanzia. L'espunzione della doppia alienazione immobiliare dal novero delle fattispecie evizionali (stante la peculiare cronologia della figura, nella quale è inopponibile la vendita operata successivamente al primo compratore quando il secondo abbia perfezionato i meccanismi pubblicitari idonei) renderebbe impraticabile l'applicazione del sopra esposto regime della prescrizione Cass. Civ. Sez. II, 4669/77) nota3.

Note

nota1

Così Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.706.
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nota2

Rubino, op.cit., p.653.
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nota3

Così Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.126, il quale precisa che l'impossibilità di esercitare l'azione di garanzia per evizione non lascia senza tutela il primo acquirente poiché "deve ritenersi sussistere una responsabilità del venditore per violazione dell'obbligo di buona fede, che impone al venditore di astenersi dal compiere qualunque atto capace di pregiudicare l'acquisto del primo compratore".
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Bibliografia

  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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