Termini prescrizionali e decadenziali (vendita di beni di consumo)



Ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo ) la possibilità di affermare la responsabilità del venditore ex art. 130 del predetto Codice per il difetto di conformità delle cose vendute che si manifesti entro due anni dalla consegna è sottoposta a peculiari termini di decadenza e di prescrizione.
In particolare, ai sensi della riferita disposizione, il consumatore decade dai diritti di cui al II comma dell'art. 130 se non comunica al venditore la denunzia relativa al difetto di conformità entro due mesi a far tempo dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Notevole è la prescrizione del III comma della norma in commento: essa dispone una presunzione juris tantum del fatto che i difetti di conformità che abbiano a manifestarsi entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già in tale momento, ad eccezione del fatto che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità (si pensi all'impossibilità di funzionamento di un sistema di impianti complesso che fino ad un certo tempo proceda regolarmente).
Ai sensi del IV comma dell'art. 132 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 l'azione intesa a far valere i difetti che non siano stati dolosamente occultati dal venditore è comunque soggetta ad un termine prescrizionale di ventisei mesi decorrenti dalla consegna del bene. Viene tuttavia sancita l'operatività in materia del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum. Il consumatore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto ha la possibilità di far valere sempre i diritti di cui alla norma in parola, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Questo significa che risulta impedita l'operatività della prescrizione alla condizione che il compratore abbia comunque adempiuto all'onere della denunzia, la quale esclude gli effetti della decadenza. In altri termini, il venditore convenuto per il pagamento delle cose vendutegli potrà sempre evitare gli effetti del decorso del termine prescrizionale, ma non di quello decadenziale afferente alla denunzia.

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