Scadenza dell'obbligazione principale: termine decadenziale della garanzia fidejussoria



Ai sensi dell'art. 1957 cod.civ. il fidejussore rimane obbligato anche successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale. Ciò a condizione che il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La norma introduce un termine decadenziale che riguarda l'obbligazione fidejussoria in sé e per sé considerata, indipendentemente dalla sorte dell'obbligazione principale nota1. Il II comma della disposizione in esame precisa inoltre che tale autonomia ha modo di manifestarsi anche quando il fidejussore abbia espressamente limitato la sua fidejussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso tuttavia l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi, accorciandosi in questo modo il predetto termine semestrale nota2 .

La regola enunciata deve essere infine coordinata con le regole attinenti la solidarietà passiva, che consentono al creditore di assumere l'iniziativa nei confronti indifferentemente di ciascuno dei soggetti obbligati (vale a dire sia l'obbligato principale sia il fidejussore). Conseguentemente vale ad impedire la decadenza, quando ovviamente non sia stato pattuito il beneficium excussionis, anche la proposizione della domanda verso il solo fidejussore (e non già dell'obbligato principale come prevede esplicitamente l'art. 1957 cod.civ. ) (Cass.Civ. Sez.II, 8444/90 ; Cass.Civ. Sez.I, 4868/88 ; Cass.Civ. Sez.I, 2828/86 ) nota3. Il principio della permanenza dell'obbligazione fidejussoria di cui stiamo trattando è derogabile convenzionalmente. Al riguardo è stato deciso nel senso della sufficienza di una manifestazione implicita di volontà, quale si potrebbe ritrarre dal collegamento tra l'estinzione dell'obbligazione principale e la durata della garanzia (Cass. Civ., Sez.I, 10574/03). E' anche possibile che il garante rinunzi al termine decadenziale in considerazione (termine che, occorre ribadire, riguarda soltanto la proponibilità dell'azione nei confronti del fidejussore). Ne segue che il fidejussore che abbia provveduto a pagare il credito garantito oltre il termine decadenziale, vanta comunque il diritto di proporre azione di regresso contro il debitore principale (Cass.Civ. Sez.III, 14089/05 ).

La norma di cui all'art.1957 cod.civ. in esame è stata reputata applicabile all'accordo con il quale il fornitore di merce si era impegnato nei confronti della società di leasing concedente a riacquistarla nell'ipotesi di insolvenza dell'utilizzatore (Cass.Civ. Sez.III, 15199/05 ).

Note

nota1

Occorre precisare che il termine di decadenza decorre dalla scadenza del debito principale e non dalla costituzione in mora del debitore principale: cfr. Sesta, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.797.
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nota2

Nella fideiussione riguardante obbligazioni ad esecuzione periodica il termine è quello entro il quale la singola prestazione deve essere adempiuta (Biscontini, in Comm. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, vol. IV, Torino, 1980, p.1437).
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nota3

Così anche Fragali, Fideiussione. Mandato di credito, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.494.
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Bibliografia

  • BISCONTINI, Torino, Comm.civ.annotato, Perlingieri, IV, 1980
  • FRAGALI, Fideiussione e mandato di credito, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1968
  • SESTA, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999

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