Termini per l'esercizio del diritto di riscatto



Ai sensi dell'art. 1501 cod.civ. l'esercizio da parte dell'alienante del diritto potestativo di riscatto può essere esercitato entro un termine decadenziale di due anni per i beni mobili e di cinque per gli immobili. Il termine si intende normalmente a favore del venditore. Questi potrà esercitare il diritto di riscatto anche in un tempo che precede la scadenza del termine, salvo che non sia stato stabilito diversamente nota1 .

Qualora le parti abbiano concordato un periodo di tempo più lungo, questo viene automaticamente a ridursi nei limiti predetti. Si reputa comunemente che una proroga possa essere ammessa unicamente quando siano stati previsti termini inferiori a quelli massimi, fatto salvo ovviamente il limite massimo ad essi relativo nota2 . Se Tizio ha venduto con patto di riscatto a Caio l'appartamento in Roma, Via Appia n.23, convenendo un termine di tre anni per l'esercizio del relativo diritto, sarà dunque consentito alle parti introdurre una o anche più proroghe rispetto a detto termine, fermo restando il cumulo di tutti i termini entro un massimo di cinque anni.

Problema di non agevole soluzione si pone nell'ipotesi di vendita ad effetti reali differiti (anche definita dalla dottrina meno recente in chiave di vendita obbligatoria). Come collocare cronologicamente il dies a quo di decorrenza del termine per esercitare il riscatto nella vendita avente ad oggetto una cosa futura ovvero una cosa altrui?

Secondo un'opinione nota3 il termine decorrerebbe comunque dal giorno del perfezionamento del contratto: la legge infatti non prevede alcuna distinzione tra i vari casi. A parere di altri, invece, il termine decorrerebbe piuttosto dal momento in cui si produce l'effetto traslativo proprio della alienazione, a favore di colui che riveste la qualità di acquirente nella vendita obbligatoria alla quale fosse stato apposto il patto di riscatto nota4. In effetti sembra difficile configurare l'estinzione del diritto di riscatto in esito al decorso di un termine che scatta dal momento della conclusione del contratto, a meno di non configurarlo come un diritto di recesso nota5 . Che cosa dire dell'eventualità in cui la cosa non fosse ancora venuta ad esistenza (non essendone pertanto divenutone proprietario l'acquirente) e tuttavia si dovesse ritenere già estinto il diritto di riscatto per esser decorso il tempo previsto ?

E' evidente l'inconciliabilità logica di affermare la perdita del diritto di riscatto per decorrenza del termine rispetto alla nozione stessa di riscatto, che consiste nella riacquisizione del diritto su un bene che era stato trasferito ad altri.

Note

nota1

Così Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1971, p.1045 e Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino, 1968, p.133.
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nota2

Cfr.Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.VII, Torino, 1962, p.578.
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nota3

Rubino, op.cit., p.1045.
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nota4

In tal senso Bianca, op.cit., p.579, Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, p.342 e Luminoso, La vendita con patto di riscatto, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, p.299.
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nota5

In quest'ultimo senso Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.151.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUMINOSO, La vendita con riscatto, Milano, Comm. cod. civ. diretto da Schlesinger, 1987
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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