Termine decadenziale trimestrale (azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale)



Con il D.l. 145 del 23 dicembre 2013, l'art.2947, II comma cod.civ. è stato modificato mediante l'introduzione di un termine decadenziale di tre mesi a far tempo dal fatto dannoso per introdurre la richiesta di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale, fatta salva la forza maggiore.
Detto termine si accoppia a quello, di natura tuttavia prescrizionale, già previsto dal testo originario della norma, ai sensi della quale il diritto al risarcimento danni dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni.
V'è da domandarsi, alla luce della novellazione, quale significato pratico possa avere il disposto di cui al III comma dell'art.2947 cod.civ. che prevede l'allungamento del termine prescrizionale nell'ipotesi in cui il fatto generatore del danno possieda una valenza penale. Non v'è chi non veda, infatti, come la brevità e la perentorietà del termine decadenziale (che, come tale, non tollera nè interruzione, nè sospensione) sia destinato a porre fuori gioco celermente ogni pratica possibilità di adire le vie del giudizio civile.

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Termine decadenziale trimestrale (azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti