Cass. Civ., Sez. II, n. 2572 del 3 febbraio 2011. Requisiti formali della ratifica.

La ratifica dell'operato del ‘’falsus procurator’’, pur non richiedendo l'impiego di formule particolari, per considerarsi validamente effettuata in osservanza del disposto di cui all'art. 1399, comma primo, cod. civ., non solo deve rispondere agli stessi requisiti di forma richiesti per l'atto posto in essere, ma deve provenire dal ‘’dominus’’. Ne consegue che, ove, nel corso di un giudizio per l'esecuzione di forma specifica ex art. 2932 cod. civ. di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, l’ ‘’electio amici’’ sia stata formulata dal solo procuratore e difensore munito di una semplice procura alle liti rilasciata ex art. 83 cod. proc. civ., idonea ad abilitare al compimento dei soli atti processuali e non anche a disporre, sul piano sostanziale, del diritto in contesa, l'atto resta privo di efficacia in assenza di una chiara ed univoca manifestazione di volontà del ‘’dominus’’, portata alla conoscenza della controparte, da cui desumersi l'intenzione di approvare l'atto compiuto dal ‘’falsus procurator’’ e di farne propri i relativi effetti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia ribadisce il principio del collegamento formale (tale per cui i requisiti di forma dell'atto concluso devono essere rivestiti anche dalla ratifica), ambientandolo a livello processuale nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto la domanda di esecuzione specifica in relazione ad un preliminare di vendita immobiliare rimasto inadempiuto. Non sarà pertanto possibile far valere la semplice procura alle liti come fonte dei poteri per addivenire ad una valida ratifica.

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