Decreto Legislativo del 1996 numero 415 art. 60


TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali (SIM, SOCIETA' FIDUCIARIE E BANCHE GIA' AUTORIZZATE)
[1. Le SIM, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano taluni dei servizi previsti dall'articolo 1 comma 3, continuano a esercitarli e vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 9.
2. Le SIM che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non svolgano alcuno dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, provvedono entro un anno ad eliminare dalla propria denominazione sociale le espressioni «SIM», «società di intermediazione mobiliare» o simili, sempreché nel frattempo non vengano autorizzate all'esercizio di servizi di investimento.
3. Le SIM che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzate all'esercizio dell'attività prevista dall'art. 1, comma 1, lettera f), della L. 2 gennaio 1991, n. 1 sono autorizzate a prestare il servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c) e vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 9. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le medesime SIM devono essere in grado di soddisfare le condizioni richieste in via generale per prestare il servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c)].
(L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato il presente decreto, ad eccezione degli artt. 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10; 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lett. b), c) ed e) continuano ad essere applicabili fino al termine e con le modalità ivi previste)
4. Le Società fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , devono introdurre nella denominazione sociale le parole «società di intermediazione mobiliare» entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 , convertito con modificazioni dalla L. 1° agosto 1986, n. 430.
5. [Le banche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzate a prestare servizi d'investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi].
(L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato il presente decreto, ad eccezione degli artt. 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10; 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lett. b), c) ed e) continuano ad essere applicabili fino al termine e con le modalità ivi previste)

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