Cass. civile, sez. II del 2002 numero 6079 (26/04/2002)


Ai fini dell'acquisto per usucapione l'animus possidendi - da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis - consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sè spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto. Ai fini dell'usucapione, dunque, non è necessaria la convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, ma è sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolare di detto dirittto.

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