Tribunale di Treviso, sez. III del 2017 numero 170 (25/01/2017)



L'amministratore di condominio assolve un servizio d'interesse collettivo consistente non soltanto nella conservazione/gestione dei beni e servizi comuni ma anche in adempimenti burocratici quali la tenuta dei registri di anagrafe condominiale, di contabilità, dei verbali dell’assemblea e in adempimenti fiscali quali la presentazione della denuncia dei redditi.

La stipula della polizza assicurativa costituisce, invece, un atto eccedente le ordinarie attribuzioni dell'Amministratore, ai sensi dell'art. 1130 c.c., non avendo una mera funzione conservativa delle parti comuni ma essendo destinata ad evitare pregiudizi economici ai proprietari dei fabbricati. Può essere stipulata solo previa autorizzazione dell’assemblea la quale delibera a maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, commi II e IV, c.c..

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