Tribunale di Milano, sez. XI del 2015 numero 5524 (30/04/2015)



Deve essere riconosciuto all’avvocato il cui nominativo non sia stato inserito nell’elenco del telefono il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell’immagine professionale e il diritto patrimoniale per perdita di chance. Detti danni, in quanto di impossibile prova diretta, vanno determinati in via equitativa dal Giudice ai sensi dell’art. 1226 c.c..

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