Tribunale di Milano, Sez. XIII del 2014 numero 11707 (07/10/2014)



Deve essere dichiarata invalida perché illegittima la delibera adottata dall’assemblea condominiale nella parte in cui nega al proprietario esclusivo la posa di otto pannelli fotovoltaici sul lastrico solare di proprietà condominiale dovendo ritenersi che detta assemblea abbia esercitato una facoltà non consentita dal testo del nuovo art. 1122 bis c.c. - norma introdotta dal legislatore con la recente L. n. 220/12 di riforma dell’istituto giuridico del condominio negli edifici al fine di facilitare l’uso del singolo condomino di parti comuni del condominio per la installazione di impianti fotovoltaici volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili non inquinanti e al contenimento dei consumi energetici In tali casi l’assemblea può soltanto prescrivere con l’elevata maggioranza di cui all’art. 1136, comma V, c.c. modalità alternative di esecuzione, imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio, provvedere a richiesta a ripartire l’uso del lastrico solare o delle altre superfici comuni salvaguardando le diverse forane di utilizzo previste dal regolamento di condominio le forme di utilizzo comunque in atto e in ogni caso subordinare l’esecuzione dei lavori alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per gli eventuali danni.

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