Tribunale di Firenze, sez. V del 2019 (27/04/2019)



Da una lettura sistematica delle norme si desume la stretta strumentalità tra la partecipazione in assemblea e l’esercizio del diritto di voto che, ai sensi dell’art. 2352 c.c., spetta all’usufruttuario. L’art. 2370 c.c., ai sensi del quale possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, non fa che esprimere un principio di carattere generale derogabile solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore, tra le quali non rientra quella relativa all’usufrutto. Poiché il diritto di intervento in assemblea si configura come uno di quei diritti amministrativi relativi alla disponibilità dell’azione, in coerenza con la propria stessa funzione va affermato il principio per cui il socio nudo proprietario di quote societarie non possa partecipare all’assemblea sociale.
Di norma il socio di s.r.l. è legittimato alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e può anche domandare al Tribunale l'adozione di provvedimenti cautelari di revoca degli amministratori medesimi (art. 2476, co. 3, c.c.). Pur tuttavia, atteso che l'intervento in assemblea è funzionale essenzialmente all'espressione del diritto di voto (in assenza del quale non ha alcun senso la partecipazione del nudo proprietario neppure a fini diversi, informativi o altro), il nudo proprietario che, salvo patto contrario, non possa esercitare il diritto di voto, non ha diritto di intervenire in assemblea.

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