Tribunale di Napoli del 2003 (29/03/2003)


Non possono formare oggetto di transazione (e non possono essere devolute al giudizio arbitrale) le controversie tra soci, o tra questi e la società, nelle quali vengono in rilievo interessi generali della società medesima, di natura pubblicistica, o che concernono violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; in particolare sono disponibili le domande di esclusione dalla società proposte reciprocamente dall'un socio nei confronti dell'altro, anche in società di due soli soci, in quanto all'eventuale accoglimento di una delle due domande di esclusione conseguirebbe lo scioglimento della società (che a norma dell'art. 2323, primo comma, c.c., interviene solo quando non si sia provveduto entro sei mesi alla sostituzione del socio venuto meno); né, d'altro canto può ritenersi che la norma di cui all'art. 2287, terzo comma, c.c. contenga un'inderogabile riserva di natura procedimentale in favore del tribunale, dato che si limita a provvedere al caso in cui la procedura maggioritaria dell'esclusione sia per forza di cose inoperante.

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