Tribunale di Napoli del 1996 (22/05/1996)


La domanda di annullamento di un contratto per interposizione fittizia può essere dal giudicante interpretata e valutata come domanda di ritrasferimento del bene fondata su di un negozio fiduciario (interposizione reale), laddove possa ritenersi, senza incorrere nel vizio di ultra petizione, che nella domanda di simulazione sussista implicitamente una domanda volta a far valere l' interposizione reale.

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