Tribunale di Napoli del 1996 (02/05/1996)


Nel contratto autonomo di garanzia, il debitore è leggittimato a chiedere, anche in via d'urgenza, l'inibitoria del pagamento da parte della banca garante al creditore, opponendo il carattere abusivo o fraudolento dell'escussione da parte del creditore (nella specie : garanzia bancaria prestata per l'intero importo, pari al doppio della caparra confirmatoria, promesso dall'appaltatore al committente per l'ipotesi di inadempimento). Grava sul debitore l'onere di fornire prova certa e liquida che la richiesta del creditore di pagamento della garanzia costituisce violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ex art.1175 e 1375 c.c.

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