Tribunale di Napoli del 1986 (07/10/1986)


Poiche' per le societa' personali il codice civile non prevede un' organizzazione collegiale (assemblea) per la formazione della volonta' sociale, limitandosi a stabilire che occorre in singole ipotesi il consenso unanime dei soci oppure una deliberazione e maggioranza, e' sufficiente che intorno ad una certa proposta si raccolgano, anche separatamente, i consensi di tanti soci quanti bastano a formare la maggioranza, senza che siano necessarie una riunione previamente convocata con la concessione di un congruo termine ai soci e la determinazione degli argomenti da esaminare.In assenza di una specifica previsione nell' atto costitutivo, il problema se la nomina o la parziale rinnovazione del consiglio di amministrazione di una societa' di persone debba avvenire all' unanimita' o se sia sufficiente la maggioranza dei consensi dei soci deve essere risolto facendo riferimento ai principi generali che regolano i rapporti tra soci ed amministratori, in particolare all' art. 2260, codice civile, che, assoggettando i diritti e gli obblighi degli amministratori alla disciplina del mandato, rende necessariamente applicabili i principi generali in tema di mandato collettivo, secondo i quali la modifica del mandato richiede l' unanime consenso di tutti i mandanti .Il fatto che i componenti di un consiglio di amministrazione di una societa' di persone siano stati invalidamente nominati per difetto di unanimita' non comporta automaticamente l' impossibilita' di funzionamento dell' ente sociale e quindi non costituisce causa di scioglimento, non potendo escludersi il raggiungimento dell' accordo dei soci su nomi di altri amministratori .Poiche' il mandato collettivo si estingue con la morte di uno dei mandatari, nel caso di decesso di un componente del consiglio di amministrazione di una societa' di persone, in assenza di deroghe pattizie, e' invalida la deliberazione dei soci che ratifica a maggioranza l' operato degli amministratori superstiti, poiche' non avendo tale atto un valore meramente formale, in quanto diretto ad approvare l' operato di soggetti non piu' amministratori, occorre l' unanime consenso dei componenti la compagine sociale .

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Napoli del 1986 (07/10/1986)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti