Tribunale di Napoli del 1971 (10/02/1971)


Il contratto ha efficacia nei confronti dei terzi solo quando (ex art. 1321 e 1372 c.c.) la legge prescrive che gli effetti debbano estendersi a persone diverse dai contraenti. Nelle ipotesi di prelazione volontaria il patto ha natura meramente obbligatoria e non reale rimanendo valido tra le parti e non spiegando alcun effetto nei confronti dei terzi.

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