Tribunale di Milano del 1987 (31/01/1987)


Il proprietario dell'edificio (nella specie il condominio) è responsabile, a norma dell'art. 2051 c.c., quale custode della cosa, dei danni, cagionati dalla caduta di blocchi di neve dal tetto, nè può invocare il concorso di colpa di chi abbia parcheggiato la propria autovettura nei pressi dell'edificio.

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