Tribunale di Milano del 1987 (05/11/1987)


La deliberazione consiliare invalida ex artt. 2391 e 2377, codice civile, può essere impugnata da ciascun consigliere assente o dissenziente, in quanto componente dell'organo amministrativo, da ciascun sindaco, in quanto deputato dalla legge al controllo della legittimità della deliberazione assembleare e consiliare e dell'operato degli amministratori e non anche del singolo socio dissenziente; la deliberazione consiliare con oggetto illecito o impossibile e' impugnabile da chiunque dimostri di avere un concreto interesse alla sua invalidazione; la deliberazione consiliare inesistente e' impugnabile senza limiti di tempo da ciascun sindaco e da ciascun socio individualmente interessati alla tutela della legalità degli atti sociali. In caso di aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione a capitale delle riserve, alla società, che abbia in portafoglio azioni proprie, deve essere attribuita una quota proporzionale delle azioni corrispondenti al deliberato aumento.

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