Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (società per azioni)



Ai sensi dell'art. 2388 cod.civ. , "per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'art. 2378 cod.civ. . Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso in quanto compatibili gli artt. 2377 e 2378 cod.civ..

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni."

I primi tre commi della norma in commento, ricalcano sostanzialmente la previsione del previgente art. 2388 cod.civ. , introducendo tuttavia la possibilità che le riunioni del consiglio avvengano anche mediante mezzi di telecomunicazione. La vera novità introdotta dalla riforma del 2003 è invece rappresentata dagli ultimi due commi del novellato art. 2388 cod.civ. , che disciplinano espressamente, e per la prima volta, l'invalidità delle deliberazioni dell'organo. Anteriormente infatti l'unica disposizione che il codice dedicava all'invalidità delle deliberazioni del consiglio era l'art. 2391 cod.civ. , che legittimava gli amministratori assenti o dissenzienti e i sindaci ad impugnare le deliberazioni consiliari potenzialmente dannose per la società, in quanto assunte con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi.

Stante la scarsità di indicazioni nel codice, l'interprete era spesso obbligato a ricorrere all'istituto dell'analogia, traendo spunto dalla puntuale regolamentazione della disciplina delle riunioni assembleari o riferendosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico. In pratica, si tentava di integrare la disciplina del consiglio di amministrazione, in quanto organo collegiale, con i principi che governano in generale gli organi collegiali ed in primo luogo l'organo assembleare. In questo senso si erano espressi sia la giurisprudenza che la dottrina prevalenti nota1, che ritenevano nulla ostasse all'applicazione degli artt. 2377 e 2379 cod.civ. nota2. Secondo l'impostazione prevalente, quindi, anche per le deliberazioni consiliari, erano configurabili fattispecie di nullità, annullabilità ed inesistenza alle medesime condizioni e nelle stesse ipotesi previste in tema di delibere assembleari. Venivano pertanto reputate nulle le delibere consiliari con oggetto illecito od impossibile, con conseguente loro possibile impugnazione ex art. 2379 cod.civ. (la cui applicazione analogica è stata negata dal Tribunale Milano, Sez. VIII, 19 febbraio 2009 ), da parte chiunque, anche il socio, avesse dimostrato di avere un interesse concreto ed attuale alla loro invalidazione. Venivano considerate annullabili ex art. 2377 cod.civ. , le delibere assunte in violazione della legge e dell'atto costitutivo, per cui ciascun consigliere assente o dissenziente e ciascun sindaco (con l'esclusione del singolo socio seppure dissenziente) erano legittimati all'impugnazione. Venivano reputate inesistenti le deliberazioni consiliari allorquando fossero state prive di un elemento costitutivo della fattispecie procedimentale di formazione della deliberazione, tale da non consentire l'inizio dell'iter legale necessario alla formazione della deliberazione stessa (Tribunale di Milano, 15 ottobre 1987 ).

L'individuazione dei singoli vizi sarà oggetto di indagine separata. Fin d'ora si può tuttavia riferire che la categoria dell'inesistenza è stata espunta dal novero delle alterazioni patologiche dalla riforma del 2003. Addirittura la deliberazione del Consiglio che fosse stata assunta in difetto di convocazione, quand'anche falsamente verbalizzata, sarebbe semplicemente invalida (Tribunale Milano, Sez. VIII, 19 febbraio 2009 ).

Note

nota1

In questo senso Minervini, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956, p.424; Preite, Sull'ammissibilità dell'impugnativa delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di società per azioni, in Riv. dir. civ., 1967, pp.50-63; Caliaro, Invalidità della delibera del consiglio di amministrazione di società di capitali, in Nuova giur. civ. comm., 1991, p.144; in giurisprudenza cfr. Cass. Civ. Sez. I, 420/90, in Le Società, n. 6,1990, p.750, in Nuova giur. civ. comm., 1991, p.138 e in Contratto e impresa, 1990, p.1001; Tribunale di Milano 5 novembre 1987, in Le Società, n. 3,1988, p.266, in Nuova giur. civ. comm., 1988, p.352 con nota di A. Pedersoli, in Giur. comm., 1988, p. 775, con nota di E. Rimini, L'invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione: un istituto in evoluzione ; Tribunale di Milano, 16 luglio 1999, in Giur it. 2000, c.1886; Cass. Civ. Sez. I, 9040/95, in Giur it. 1996, c.308; Cass. 2850/1996, in Foro it. 1997, p.235.
top1

nota2

Contro tale tesi si ponevano coloro che ritenevano eccezionali le previsioni di cui agli artt. 2377 e 2379 cod.civ.: cfr. Tribunale di Milano, 29 gennaio 1987, in Le Società n. 7,1987, p.715; Tribunale di Torino, 16 dicembre 1985 ivi n. 5,1986, p.523; in dottrina cfr. Grippo, Deliberazione e collegialità nella società per azioni, Milano, 1979,167; G.F. Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 1992, pp.338-339. In realtà una norma si pone come eccezionale rispetto ad un'altra quando sottrae alla disciplina della norma generale una o più materie per regolarle diversamente. Ciò non si verifica nella fattispecie in considerazione, in quanto le disposizioni relative all'impugnazione delle delibere assembleari si affiancano e non si contrappongono nel sistema del codice, alla normativa generale in materia di invalidità contrattuale di cui anzi rappresentano un'applicazione specifica in campo societario. Ne segue che, anche a voler considerare inapplicabili alle deliberazioni consiliari gli artt. 2377 e 2379 , cod.civ., nessuno potrebbe dubitare sulla riferibilità alle stesse della operatività dei principi generali in materia di invalidità degli atti giuridici, come correttamente affermato, ormai un secolo fa, da un illustre studioso: Scialoja L'opposizione del socio alle deliberazioni dell'assemblea nelle società anonime, in Riv. dir. comm., 1903, p.202.
top2

Prassi collegate

  • Quesito n. 715-2008/C, Vendita di beni nell'ambito della procedura beneficiata, un caso particolare

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (società per azioni)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti