Tribunale di Milano del 1974 (05/12/1974)


Il concetto di impossibilità sopravvenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 cod.civ., non ha carattere di assolutezza ma, più limitatamente comprende anche il fatto straordinario ed enormemente sproporzionato che si dovrebbe richiedere al debitore per eseguire la prestazione, sicchè l'impossibilità può in certi casi identificarsi con l'estrema difficoltà di eseguire la prestazione stessa (fattispecie in tema di somministrazione di prodotti petroliferi dopo l"embargo" decretato ai paesi arabi.

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