Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo (costituzione per pubblica sottoscrizione)



Una volta che siano state esaurite le attività di cui all'art. 2335 cod. civ. , "gli intervenuti all'assemblea, in rapresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330" (art. 2336 cod. civ. ).

Il perfezionamento dell'atto costitutivo nell'ambito del procedimento di costituzione per pubblica sottoscrizione costituirebbe una ripetizione nella forma dell'atto pubblico di un contratto già concluso nota1. E' difficile aderire a tale impostazione. Essa pare trascurare la funzione ampiamente integrativa svolta dall'assemblea costituente rispetto agli elementi di cui al progetto. Potrebbe parlarsi di mera ripetizione nella sola ipotesi di programma contenente tutti gli elementi del futuro contratto. A detto contratto prenderebbero parte i sottoscrittori presenti non soltanto in proprio, ma anche in rappresentanza degli assenti. Trattasi di rappresentanza legale, dal momento che il relativo potere deve essere ricercato nella legge e precisamente nell'articolo in commento.

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Note

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Ferrara Jr.-Corsi, L'imprenditore e le società, Milano, 2001, p. 371.
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Bibliografia

  • FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001

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