Costituzione per pubblica sottoscrizione di società per azioni



Gli artt. 2333 e ss. cod. civ. assumono in considerazione una peculiare modalità di nascita della società per azioni: la costituzione per pubblica sottoscrizione. Si tratta di uno strumento peraltro desueto, che il legislatore della riforma del 2003 ha lasciato sostanzialmente inalterato, con ciò mancando l'occasione se non altro di coordinarne la disciplina con quella della sollecitazione al pubblico risparmio di cui agli artt. 94 e ss. t.u.f. (come modificato in esito all'entrata in vigore del D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51 ).

Si tratta di un procedimento assai articolato al quale non senza ragione vengono preferiti strumenti alternativi, quali la costituzione di consorzi di collocamento (formati da istituti di credito o altri intermediari finanziari) per il cui tramite, una volta costituita la società in maniera ordinaria (vale a dire con la stipulazione simultanea dell'atto pubblico) si provvede a collocare sul mercato i titoli azionari presso i risparmiatori nota1.

Nel corso dell'esame che segue analizzeremo la disciplina portata dalle sezioni II e III del capo V del libro V intitolate rispettivamente "Della costituzione per pubblica sottoscrizione" e "dei promotori e dei soci fondatori" le cui norme (artt. 2333-2341 cod. civ.).

Note

nota1

Cfr. Campobasso, La costituzione della società per azioni, in Le Società, 2003, fasc. 2-bis , p. 288.
top1

Bibliografia

  • CAMPOBASSO, La costituzione delle società per azioni, Le Società, fasc. 2-bis, 2003

Prassi collegate

  • Quesito n. 257-2012/I, Clausole statutarie di banca di credito cooperativo in tema di modalità di votazione in assemblea
  • Quesito n. 32-2009/I, Costituzione di Banca di Credito Cooperativo per pubblica sottoscrizione e proroga del termine

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Costituzione per pubblica sottoscrizione di società per azioni"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti