Programma e sottoscrizione delle azioni (costituzione per pubblica sottoscrizione)




Ai sensi dell'art. 2333 cod. civ. la società per azioni può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione. E' la stessa norma a precisare le indicazioni che devono essere contenute nel programma: si tratta dell'oggetto, del capitale, delle principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e del termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.

Il procedimento che conduce alla costituzione si articola in più fasi.
1) Anzitutto deve essere redatto un programma da parte dei c.d. promotori" nota1.
2) Costoro devono successivamente provvedere ad effettuare il deposito di esso presso un notaio, in esito all'autenticazione delle sottoscrizioni dei promotori stessi.
3) Successivamente sarà possibile rendere pubblico il programma, allo scopo di sollecitare le sottoscrizioni presso il pubblico dei risparmiatori nota2. A questo punto la prima fase dell'operazione può dirsi conclusa.
Ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore nota3, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione. Il requisito formale prescritto per la sottoscrizione è connesso con la funzione delle stesse, che corrisponde al momento del perfezionamento del contratto sociale (Cass. Civ. Sez. III, 2228/1963). A tal fine occorre precisare come non vi sia una pluralità di vincoli in relazione a ciascuna delle sottoscrizioni, potendosi al riguardo evocare la modalità di perfezionamento del contratto (che dunque è unico) prevista dall'art. 1332 cod.civ.. Cosa riferire dell'accordo tra uno dei sottoscrittori ed i promotori con il quale, a liberazione parziale dell'obbligo scaturente dalla sottoscrizione, il primo si sia obbligato ad effettuare opere in favore della società?
Al riguardo è stato deciso nel senso della caducazione dell'intera posizione riconducibile al sottoscrittore nel caso in cui l'assemblea non abbia ad approvare il predetto accordo, sostanziantesi nell'esecuzione di un conferimento in natura (Cass. Civ. Sez. II, 3718/1985).

Note

nota1

Tale programma, considerato il modo di disporre dell'art. 2335 cod. civ. , nel testo come modificato dalla riforma del 2003, dovrà essere integrato dallo statuto, quantomeno in relazione alle principali disposizioni dello stesso. Ulteriori indicazioni necessarie del programma possono essere individuate nell'ammontare del capitale sociale (magari semplicemente con la previsione di un importo minimo e di un massimo, in relazione all'andamento delle sottoscrizioni).
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nota2

La diffusione presso il pubblico del programma dovrà rispettare le prescrizioni che la legge stabilisce in tema di collocamento di strumenti finanziari mediante pubbliche offerte di sottoscrizione (cfr. artt. 94 e ss. t.u.f., come modificato in esito all'entrata in vigore del D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51 e successivi interventi legislativi).
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nota3

Deve ritenersi che tali indicazioni debbano essere coordinate (dunque integrate) con il nuovo testo dell'art. 2328 cod. civ. , ai sensi del quale deve essere indicato anche lo Stato di costituzione della persona giuridica che assuma la qualità di socio.
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