Codice Civile art. 2336


STIPULAZIONE E DEPOSITO DELL' ATTO COSTITUTIVO
1. Eseguito quanto è prescritto nell' articolo precedente, gli intervenuti all' assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l' atto costitutivo, che deve essere depositato per l' iscrizione nel registro delle imprese a norma dell' articolo 2330.
(Il testo del presente articolo è stato riproposto senza modificazioni nella nuova formulazione del Capo V del TitoloV stabilita dall'art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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