Soggetti obbligati agli alimenti



Ai sensi dell'art. 433 cod. civ. (come novellato per effetto dell'art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013) sono obbligati agli alimenti, nell'ordine, i seguenti soggetti:

  1. Il coniuge (e, si deve ritenere, in esito all'entrata in vigore della legge 76/2016, la persona legata da unione civile);
  2. I figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
  3. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti;
  4. I generi e le nuore;
  5. Il suocero e la suocera;
  6. I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Ai sensi dell'art. 436 cod. civ. l'adottante è vincolato all'obbligazione alimentare nei confronti dell'adottato con precedenza rispetto ai genitori di quest'ultimo.

Infine l'art. 437 cod. civ. prevede un vincolo a carico di un soggetto non a motivo del vincolo di parentela, coniugio o affinità che si rivela più forte di ogni altro: viene disposto infatti che il donatario sia tenuto a prestare gli alimenti al donante nota1 con precedenza rispetto ad ogni ulteriore obbligato. Si fa eccezione a questa regola soltanto quando si tratti di donazione remuneratoria ovvero obnuziale.

Quanto alla cessazione dell'obbligo, in tema di parentela è scontato osservare che il vincolo derivante dalla generazione non può mai venir meno. Altrettanto è a dirsi per la correlativa obbligazione alimentare nota2. Non altrettanto può dirsi in tema di coniugio o di affinità, essendovi la possibilità che vengano meno gli effetti civili del matrimonio in esito al divorzio ovvero al nuovo vincolo matrimoniale contratto dal vedovo/dalla vedova. E' per questo motivo che l'art. 434 cod. civ. prevede che l'obbligazione in discorso, già facente capo al suocero o alla suocera, al genero o alla nuora, cessi quando il soggetto avente diritto agli alimenti sia passato a nuove nozze ovvero quando il coniuge da cui deriva l'affinità e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti siano morti nota3 .

Per quanto attiene ai coniugi, è appena il caso di rilevare che, in costanza dell'ordinaria situazione di convivenza, non già essi sono tenuti agli alimenti l'uno nei confronti dell'altro, bensì sono gravati dal più generale dovere di mutua assistenza morale e materiale di cui agli artt. 143 e ss. cod. civ.. L'obbligo alimentare viene dunque in considerazione nell'ipotesi di separazione legale. In tal caso occorre distinguere tra diritto agli alimenti e (più ampio) diritto al mantenimento: il primo spetta, sussistendone i requisiti, anche al coniuge al quale sia stata addebitata la separazione (art. 156 cod. civ. ) nota4, il secondo spetta unicamente a favore del coniuge al quale la separazione non sia stata addebitata nota5 .

L'obbligo a carico del coniuge ovviamente postula l'esistenza del vincolo matrimoniale. Pertanto non sussiste se il matrimonio è nullo. In tale eventualità è fatto salvo il diritto agli alimenti del coniuge di buona fede nei confronti dell'altro coniuge cui sia imputabile l'annullamento del matrimonio (I comma art. 129 bis cod. civ.) nota6.

Per quanto attiene al rapporto tra genitori e figli a maggior ragione è possibile riferire che, ai sensi dell'art. 147 cod. civ. i primi hanno nei confronti dei secondi una serie ben più ampia di doveri fino a che essi non siano in grado di mantenersi da sé nota7 . Da questo momento, sussistendone i presupposti, può porsi il problema dell'eventuale obbligazione alimentare.

Note

nota1

Secondo Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, p. 106, l'obbligo del donatario è indipendente dal fatto che sia stata la donazione a causare lo stato di bisogno. Contra Majorca, Degli alimenti, in Comm. cod. civ. dir. da D'Amelio-Finzi, vol. I, Firenze, 1940, p. 771.
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nota2

In tal senso Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 365; Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, p. 132. Contra Vincenzi Amato, Gli alimenti, in Trattato Rescigno, vol. III, Torino, 1982, p. 878.
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nota3

Conforme Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, op. cit., p. 128; Provera, Degli alimenti, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, p. 37.
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nota4

V. Zatti-Mantovani, La separazione personale, Padova, 1983, p. 314; Tamburrino, La filiazione, in Giur. sist. civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1984, p. 34.
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nota5

Conforme Caferra, L'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi, in Foro it., vol. I, 1977, p. 1908, il quale specifica che tale diritto spetta a prescindere dal fatto che la separazione sia stata pronunziata con addebito o senza addebito nei confronti del coniuge obbligato.
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nota6

La dottrina è concorde nell'individuare il soggetto tutelato dalle norme non soltanto nel coniuge in buona fede, ma anche in quello il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità: cfr. Nicolò, La simulazione nel matrimonio nel quadro della nuova legge sul diritto di famiglia, in Quaderni romani di diritto canonico, dir. da Fedele, Anno I, Roma, 1977, p. 206; Franceschelli, Il matrimonio civile: invalidità, in Trattato Rescigno, vol. I, Torino, 1982, p. 675.
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nota7

Conforme Basile, Del matrimonio, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, Torino, 1997, p. 398.
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Bibliografia

  • AMATO, Gli alimenti, Torino, Tratt. Rescigno, III, 1982
  • AULETTA, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984
  • BASILE, Del matrimonio, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, 1997
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CAFERRA, L'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi, Foro it., 1977
  • FRANCESCHELLI, Il matrimonio civile: invalidità, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • MAJORCA, Degli alimenti, Firenze, Comm.cod.civ. D'Amelio e Filzi, I, 1940
  • NICOLO', La simulazione nel matrimonio nel quadro della nuova legge sul diritto di famiglia, Roma, Quaderni Romani dir.canonico, 1977
  • PROVERA, Degli alimenti, Bologna - Roma , Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1972
  • TAMBURRINO, La filiazione, Torino, Giur.sist.civ. e comm.dir. da Bigiavi, 1984
  • ZATTI e MANTOVANI, La separazione personale, Padova, 1983


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