Codice Civile art. 434


CESSAZIONE DELL'OBBLIGO TRA AFFINI

1. L' obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l' affinità, e i figli nati dalla sua unione con l' altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

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