Donazione in linea retta ed obbligazione alimentare



E' stata sollevata in giurisprudenza la questione dell'eventuale conflitto di interessi che impedirebbe ad uno dei genitori di un minore di età di accettare (sia pure dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni tutorie), in nome e per conto di quest'ultimo, la donazione effettuata dall'altro genitore . Occorre premettere che l'effettuazione della donazione da uno dei genitori al figlio produce l'effetto di modificare l'ordine dei soggetti tenuti inter se all'obbligazione alimentare. Come altrove si è osservato, infatti, il donatario è tenuto agli alimenti nei confronti del donante con priorità rispetto a qualsivoglia altro soggetto obbligato. All'obbligo legale fondato sul rapporto di parentela si aggiungerebbe l'obbligo nascente dalla liberalità che, ai sensi dell'art. 437 cod. civ. prevale su quello di cui all'art. 433 cod. civ.. Ciò potrebbe determinare una situazione di fatto nella quale il figlio sia tenuto prima del coniuge a prestare gli alimenti nei confronti del genitore.

Si è pertanto deciso che, nella fattispecie, si debba far luogo alla nomina di un curatore speciale che, ai sensi del V comma dell'art. 320 cod. civ. , valuti la convenienza per il minore di conseguire la liberalità donativa (Cass. Civ. Sez. I, 439/81).

Prassi collegate

  • Quesito n. 157-2014/C, Conflitto di interessi dei genitori, nomina del curatore speciale e relativa autorizzazione

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