Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 64


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 433 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;”;
b) il numero 3) è sostituito dal seguente: “3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;”.

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