Risposta a interpello n. 450/2019, Scambio di partecipazioni mediante conferimento seguito dalla stipula di un patto di famiglia


Roma, 30 ottobre 2019

OGGETTO: Scambio di partecipazioni mediante conferimento art. 177, c. 2 del T.U.I.R. seguito dalla stipula di un patto di famiglia art. 3, c. 4 ter del T.U.S. Articolo 11, comma 1, lett. a) e c), legge 27 luglio 2000, n.212

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Il sig. TIZIO ha presentato con un'unica istanza gli interpelli specificati in oggetto, relativi ai quesiti che di seguito di espongono.

L'istante è il fondatore del Gruppo facente capo ad ALFA Holding (in seguito, anche "ALFA" o "Holding").

In particolare, TIZIO possiede, non in esercizio di impresa e quindi come persona fisica, il 100% di ALFA, società che svolge unicamente attività di holding.

L'istante ha tre figli, e prevede che essi in futuro assumeranno, con dovuta gradualità, ruoli operativi nelle società del Gruppo facente capo alla Holding che detiene:
  1. la maggioranza delle azioni con diritto di voto di BETA, società che svolge attività operativa e di holding;
  2. il 100% del capitale sociale di GAMMA, società che possiede partecipazioni in altre società.

La Holding che, unitamente a tutte le società italiane del Gruppo, ha optato per l'applicazione del regime del consolidato fiscale, non ha perdite fiscali pregresse, anteriori all'avvio del predetto regime né riserve in sospensione d'imposta.

L'istante intende risolvere le problematiche relative al c.d. "passaggio generazionale" adottando - mediante la riorganizzazione che verrà di seguito illustrata - una struttura societaria che consenta:
  • di attribuire ai propri figli, per il tramite di "società veicolo", il controllo congiunto della Holding affinché i medesimi possano crescere e maturare quali comproprietari del Gruppo, assumendosi così le relative responsabilità;
  • di fare sì che il controllo rimanga nell'ambito della famiglia anche in futuro, quando i tre figli avranno un proprio nucleo familiare (coniuge, figli e loro discendenti), in quanto ritiene il modello di impresa di famiglia importante per la stabilità e la crescita dell'azienda.

L'istante intende realizzare la riorganizzazione come segue:

Fase 1): TIZIO conferisce in una NewCo (S.r.l.) l'intera partecipazione posseduta nella Holding. Il conferimento avverrebbe ex art. 177, c. 2 del TUIR, e quindi in ipotesi di "realizzo controllato". Nello specifico, il valore fiscale della partecipazione conferita è di scarsa rilevanza ed il conferimento verrebbe eseguito in modo tale che l'incremento del patrimonio netto della conferitaria non sia superiore a tale valore fiscale, pertanto in questa fase non emergerebbe alcun reddito imponibile in capo all'istante, il quale diventerebbe l'unico proprietario della NewCo (quest'ultima avrebbe, a sua volta, il 100% di ALFA).

Fase 2): stipula di un Patto di Famiglia, con il quale TIZIO attribuirebbe pro- indiviso ai tre figli il controllo "congiunto" della NewCo. In linea di massima, l'intendimento è di attribuire pro-indiviso una percentuale tra il 65% e il 95% del capitale della NewCo S.r.l..

Il controllo della NewCo sarà quindi detenuto dai tre figli pro-indiviso, mentre l'istante manterrà una quota di partecipazione minoritaria, integrandosi quindi in capo ai tre figli il requisito del controllo della società previsto dall'articolo 3, c. 4-ter, del TUS. I tre figli nomineranno in sede di Patto di Famiglia, ai sensi di legge, un rappresentante comune.

La funzione della NewCo, il cui oggetto sociale sarà costituito dalla gestione ordinaria della partecipazione detenuta nella controllata ALFA è quella di garantire in capo alla famiglia la continuità dell'assetto proprietario e gestionale del Gruppo.

Fase 3): successivamente, e comunque non prima di cinque anni dalla stipula del Patto di Famiglia, la NewCo sarebbe oggetto di una scissione proporzionale in tre società di capitali, delle quali i tre figli possiederebbero ciascuno il 90% e TIZIO il 10%, ovvero le diverse percentuali attribuite ai figli con il Patto di Famiglia.

Con riferimento alla fase 1), l'istante precisa che la creazione di una NewCo è, altresì, necessitata da ragioni giuridiche connesse alla circolazione della partecipazione in BETA.

Inoltre,la Holding è la capogruppo del Consolidato Fiscale che coinvolge, oltre a ALFA stessa, tutte le società italiane da essa controllate.

Per tale ragione, si reputa indispensabile preservare l'attuale assetto societario di Gruppo, ed in particolare il permanere di ALFA quale controllante.

Ciò premesso e rappresentato, l'interpellante chiede conferma che:
  • lo schema operativo ipotizzato non configuri un'ipotesi di abuso del diritto o di elusione fiscale ex articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000. A tale proposito presenta istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, c. l, lettera c), della Legge n. 212/2000;
  • agli effetti delle imposte dirette ed indirette possano trovare applicazione le disposizioni di cui agli art. 177, c. 2, del TUIR, dell'articolo 3, comma 4-ter, del TUS ed dell'articolo 173 del TUIR. A tale proposito presenta istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, c. l, lettera a), della legge n. 212 del 2000.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante rappresenta che sulla base dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 e della risoluzione ministeriale n. 97/E del 25/7/2017, affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
  • la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario";
  • l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in "fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali";
  • l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".

L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

L'interpellante ritiene che la sequenza di operazioni ipotizzate sia senza dubbio idonea a "produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali", con ciò integrandosi "in negativo" una delle tre condizioni al cui verificarsi è identificabile una fattispecie abuso del diritto (i.e. quella di cui al punto b).

Obiettivo delle operazioni ipotizzate è, infatti, unicamente quello di effettuare il "passaggio generazionale" all'interno del Gruppo. Ciò troverebbe riscontro nella stipula di un Patto di Famiglia con il quale TIZIO attribuirebbe pro-indiviso ai figli il controllo della NewCo, mantenendone la proprietà di una quota di minoranza.

Quanto agli effetti fiscali della riorganizzazione rappresentata, ai fini delle imposte dirette ed indirette, l'istante ritiene corretto quanto segue:
  • Fase 1), eseguire il conferimento della partecipazione totalitaria detenuta in ALFA ai sensi dell'articolo 177, c. 2, del TUIR, e quindi in regime di "realizzo controllato", con modalità tali (ovvero determinazione dell'incremento del patrimonio netto della NewCo conferitaria in misura non superiore al costo fiscalmente riconosciuto in capo a TIZIO della partecipazione in ALFA) che non emerga in capo al conferente alcun reddito imponibile;
  • Fase 2), applicabilità del regime di esenzione dall'imposta di donazione, come previsto dall'articolo 3, comma 4-ter, del TUS;
  • Fase 3), applicazione della normativa sulla neutralità della scissione, ai fini delle imposte dirette (articolo 173 del TUIR), applicazione all'atto di scissione dell'imposta di registro in misura fissa; inesistenza di altre fattispecie impositive ai fini delle imposte indirette (Imposta di Registro e Imposta sulle Successioni e Donazioni).

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si osserva che lo schema operativo ipotizzato dall'istante per attuare il passaggio generazionale dei figli nella Holding di famiglia prevede che l'operazione di scissione decritta nella Fase 3) potrebbe realizzarsi non prima del decorso di almeno cinque anni dalla stipula del patto di famiglia di cui alla Fase 2).

Tale circostanza delinea che il progetto di ristrutturazione ivi descritto si sviluppa su un arco temporale molto ampio tale da compromettere l'effettiva realizzazione della terza fase secondo le modalità e la sequenza descritta nell'istanza d'interpello.

Quanto sopra trova, peraltro, puntuale riscontro nei chiarimenti resi dallo stesso istante nella documentazione integrativa trasmessa.

Quindi, alla luce delle ulteriori argomentazioni rappresentate dall'istante in sede di documentazione integrativa, il presente parere è pronunciato con riguardo alle prime due fasi delle operazioni descritte, considerato che al momento non si dispone delle adeguate informazioni e/o della documentazione sufficiente per poter esprimere un giudizio in termini di abuso del diritto in merito all'operazione di scissione. Ciò anche in considerazione che tale ultima operazione, come detto, si presenta peraltro solo eventuale poiché non è dato sapere se la stessa operazione sarà concretamente posta in essere come fase conclusiva del descritto passaggio generazionale.

In altri termini, rispetto la Fase 3), viene meno il contenuto minimo necessario dell'istanza (ovvero della circostanziata e specifica descrizione della fattispecie così come richiesto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 156 del 2015), la cui assenza è causa di inammissibilità, precludendo alla scrivente di formulare un parere.

Ciò opportunamente premesso, con riferimento all'interpello presentato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a) della legge n. 212 del 2000, si osserva quanto segue.

L'operazione di riorganizzazione, nel suo complesso descritta nell'istanza, è articolata in due fasi:
a) conferimento (ex art 177, c. 2 del Tuir) dell'intera partecipazione posseduta dall'istante in una NewCo;
b) attribuzione del controllo della NewCo ai figli, mediante patto di famiglia.

L'istante chiede conferma della disciplina fiscale applicabile alle operazioni prospettate in istanza sia ai fini delle imposte dirette che indirette.

Dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso. A tale riguardo, infatti, l'articolo 9, comma 5, del TUIR stabilisce, come principio generale, che "ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società".

Pertanto, nel momento in cui un socio persona fisica, non in regime di impresa, conferisce una partecipazione a una società di nuova costituzione, realizza una plusvalenza (o una minusvalenza), costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, da quantificarsi sulla base del disposto dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del TUIR.

L'articolo 177, comma 2, del TUIR disciplina l'ipotesi di conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce (ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) il controllo di diritto della società le cui partecipazioni sono conferite. Il valore di realizzo è vincolato al comportamento del conferitario. La contabilizzazione della partecipazione ricevuta dal conferente non è in grado di influenzare il valore di realizzo e non ha alcun impatto sulla determinazione della plusvalenza o minusvalenza deducibile. La plusvalenza o la minusvalenza verranno determinate confrontando il valore fiscale originario delle partecipazioni conferite e la quota del patrimonio netto formata dal conferitario per effetto del conferimento.

Ne consegue che il regime in esame non è un vero e proprio regime di neutralità fiscale, ma piuttosto può essere considerato un criterio di valutazione dello scambio di partecipazione, basato sul comportamento contabile della conferitaria.

Il regime disciplinato dall'art. 177, comma 2, del TUIR è posto su un piano di pari dignità con la disciplina di cui all'art. 9 del TUIR, rispetto alla quale trova applicazione alternativa, in presenza dei presupposti di legge.

Sotto il profilo interpretativo, quindi, con l'operazione in questione non si realizza alcun salto d'imposta ed, anzi, si dà seguito alla continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo ai soggetti coinvolti, a condizione che la società conferitaria incrementi, come rappresentato, il proprio patrimonio netto per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni presso il conferente. In altri termini, l'effetto della "neutralità indotta" si consegue solo a condizione che il valore della quota di aumento del patrimonio netto della NewCo, riferibile al conferimento della quota di partecipazione detenuta nella società scambiata da parte del socio corrisponda al valore fiscale della medesima quota di partecipazione detenuta e, poi, conferita.

In tal modo, il conferente, a fronte della partecipazione trasferita mediante conferimento, ottiene - in neutralità fiscale - una quota di partecipazione della società conferitaria avente valore fiscale pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione conferita.

Ai fini delle imposte indirette, l'operazione di conferimento va assoggettata a registrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a) della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 200.

In merito alla Fase 2), si osserva che l'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346 del 1990, dispone che "I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n.471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata."

Con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Il predetto trattamento agevolativo spetta, quindi, esclusivamente ai beneficiari (discendenti o coniuge del disponente) sempreché rendano contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo dell'attività d'impresa.

Il mancato rispetto dell'impegno assunto in tal senso comporta la decadenza dall'agevolazione concessa e il conseguente recupero dell'imposta dovuta, nonché l'applicazione delle relative sanzioni e degli interessi.

In particolare, per quanto di interesse, affinché trovi applicazione la disposizione agevolativa in parola, dall'analisi del Patto di Famiglia o di altri documenti, deve risultare che il padre abbia trasferito definitivamente il controllo della società congiuntamente ai figli, i quali dovranno esercitarlo, nel concreto, tramite la nomina di un rappresentante comune. In altri termini, per rispondere alla ratio della norma agevolatrice occorre che il padre rinunci al controllo della società di famiglia. L'effettivo esercizio del controllo da parte dei figli costituisce, quindi, una condizione posta dalla legge la cui osservanza è suscettibile di riscontro in sede di eventuale accertamento.

Al riguardo, si precisa che anche lo scioglimento del Patto di famiglia per effetto dell'esercizio del diritto di recesso, prima del decorso del quinquennio, è causa di decadenza dall'agevolazione in parola.

Con riferimento all'interpello presentato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. c) della legge n. 212 del 2000, si formulano le seguenti osservazioni.

Si rappresenta preliminarmente che, per richiedere il parere dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono - fra l'altro - indicare:
  • il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;
  • le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all'operazione rappresentata.

Tanto premesso, ai fini del comparto delle imposte dirette, per le ragioni che si andranno ad esporre, si ritiene che l'operazione di conferimento di partecipazioni di controllo (Fase 1), seguita dalla stipula del patto di famiglia per la donazione (Fase 2) - in regime di comproprietà e previa nomina di un rappresentante comune - ai discendenti dell'istante della partecipazione di controllo ricevuta nella NewCo, unitariamente considerate, non costituisca un'operazione abusiva ai sensi dell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente sopra citato, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.

Secondo quanto rappresentato nell'istanza di interpello in oggetto, l'istante possiede il 100% di ALFA, società che svolge unicamente attività di holding e alla quale fanno capo tutte le attività del gruppo, e prevede che i suoi figli in futuro assumeranno, con la dovuta gradualità, ruoli operativi nelle società di famiglia. A tal fine, mediante la prospettata riorganizzazione societaria intende risolvere le problematiche relative al c.d. "passaggio generazionale".

Come già rilevato, lo scambio delle partecipazioni mediante il conferimento costituisce un'operazione realizzativa, ma la norma in commento fornisce un criterio di valutazione delle quote ricevute in cambio dal soggetto conferente, ai fini della determinazione del suo reddito.

Più in particolare, la conferitaria incrementa il proprio patrimonio netto in misura pari all'ultimo valore fiscale riconosciuto della partecipazione presso il conferente.

Nel caso di specie, mediante il prospettato conferimento, l'istante intende costituire una società che contestualmente acquisirà il controllo di diritto di ALFA. Con l'operazione in questione, quindi, non si realizza alcun salto d'imposta e viene rispettato, da un lato, il principio generale di simmetria tra le posizioni del conferente e quella della conferitaria, e dall'altro lato, quello di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo ai soggetti coinvolti. Ne consegue che ferma restando la corretta determinazione del costo fiscale delle partecipazioni, si ritiene che l'operazione di conferimento raffigurata valutata in collegamento con il successivo atto di donazione non configuri un vantaggio fiscale in contrasto con alcuna norma o principio dell'ordinamento.

Con specifico riferimento al comparto delle imposte indirette, si ritiene che la combinazione degli atti e negozi giuridici rappresentati, relativamente le Fasi 1) e 2) della riorganizzazione prospettata, unitariamente considerati, non comporta il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito, anche in considerazione degli effetti derivanti dalla sottoscrizione del patto di famiglia ai fini del ricambio generazionale.

La stipula del patto di famiglia per l'attribuzione della comproprietà della partecipazione di controllo nella NEWCO da parte dell'istante/padre a favore dei figli si inserisce infatti nel progetto di riassetto societario finalizzato a consentire il subentro graduale di questi ultimi nel gruppo di famiglia.

Non avendo riscontrato la sussistenza del requisito dell'indebito risparmio d'imposta, non si procede all'analisi degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000 ai fini del richiamato comparto impositivo.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e prescinde dalla correttezza delle valutazioni e/o quantificazioni contabili e fiscali operate in sede e per effetto delle operazioni straordinarie rappresentate in istanza, suscettibili di essere verificate nelle competenti sedi accertative.

Si ribadisce che resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dagli istanti, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

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