Risposta a interpello n. 441, Trasferimento per testamento di partecipazioni sociali a fondazioni, trattamento fiscale


Roma, 29 ottobre 2019

OGGETTO: Trasferimento per testamento di partecipazioni sociali a fondazioni. Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di successione. Art. 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 Valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. Art. 68, co. 6 e art. 47, co. 5 e 7, d.lgs.22 dicembre 1986, n. 917

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L'istante TIZIO, in qualità di fondatore, presidente e legale rappresentante della FONDAZIONE ALFA (ente legalmente riconosciuto) intende destinare per via testamentaria alla predetta Fondazione alcune partecipazioni sociali di minoranza in società di capitali di diritto italiano.

La Fondazione risulta iscritta, a far tempo dal XX/XX/XX, nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Al riguardo, si chiede di conoscere:
  1. se il trasferimento mortis causa delle partecipazioni sociali alla Fondazione, ente senza scopo di lucro costituito per perseguire, in via esclusiva, iniziative di solidarietà sociale e sanitaria, di beneficienza, di scolarizzazione, di formazione e di promozione della cultura, della ricerca scientifica e medica, dell'arte, della natura e altre attività di interesse generale, possa beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), sebbene le partecipazioni, oggetto di disposizione testamentaria, non consentano alla Fondazione di acquisire il controllo di società;
  2. i criteri di individuazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo alla Fondazione, sia ai fini della determinazione delle plusvalenze patrimoniali realizzate in caso cessione sia con riferimento ai redditi di capitale originati dalle fattispecie di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene che il trasferimento mortis causa delle partecipazioni sociali disposto per via testamentaria in favore della Fondazione possa beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), a prescindere dal rispetto della previsione di cui al successivo comma 4-ter.

Di conseguenza, ai fini della determinazione delle plusvalenze originate dalla eventuale cessione delle partecipazioni, deve assumersi come costo delle stesse il valore normale alla data di apertura della successione, secondo le previsioni di cui all'articolo 68, comma 6 del TUIR che, in assenza di altra norma specifica, dovrebbe trovare applicazione in via analogica, anche alle ipotesi individuate all'articolo 47, commi 5 e 7 del TUIR, da cui originano redditi di capitale. Al riguardo, il contribuente sostiene che "in assenza di norme contrarie, lo stesso criterio andrebbe esteso anche ai redditi di capitale".

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In merito alla prima questione interpretativa, si evidenzia che l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) esclude l'assoggettamento all'imposta sulle successioni per "i trasferimenti a favore [...] di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità".

L'esenzione dall'imposta è subordinata alla sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo.

Da un punto di vista soggettivo, possono beneficiare del regime di favore previsto dall'articolo 3 del TUS, tra altri soggetti, le fondazioni legalmente riconosciute.

Per quanto attiene al requisito oggettivo, la norma attribuisce rilevanza sia allo scopo che la fondazione persegue che alla sua esclusività. Si tratta, quindi, di un requisito da riscontrare nella diversa sede di accertamento in funzione delle concrete attività esercitate e delle modalità di impiego dei beni per il perseguimento degli scopi statutari.

Nella fattispecie in esame, il requisito soggettivo risulta soddisfatto in quanto la Fondazione risulta iscritta nell'apposito Registro delle Persone Giuridiche e, pertanto, si ritiene che, al verificarsi delle suindicate condizioni necessarie sotto il profilo oggettivo, il trasferimento delle partecipazioni di cui l'istante intende disporre per testamento, a favore della Fondazione, possa beneficiare del trattamento di esenzione previsto dall'art. 3 del TUS.

Con riferimento al dubbio interpretativo prospettato dall'istante in relazione ai rapporti tra le previsioni di cui ai commi 1 e 4-ter dell'art. 3 del TUS, si segnala che nella fattispecie descritta non rileva la circostanza che i titoli da trasferire non consentano alla Fondazione, destinataria della disposizione testamentaria di acquisire il controllo delle società partecipate.

L'art. 3, comma 4-ter del TUS che limita la esenzione dall'imposta sulle successioni ai trasferimenti di quote sociali e azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR e cioè "società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato", "mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile" non può trovare applicazione al caso rappresentato.

In merito alla seconda questione interpretativa, si osserva quanto segue.

Nell'ipotesi di cessione delle partecipazioni da parte della Fondazione, ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67 del TUIR si assume come costo "il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione" (cfr. art. 68, comma 6 del TUIR).

Nel caso di specie, quindi, ove sussistano le condizioni per l'esenzione dall'imposta di successione, si condivide quanto sostenuto dal contribuente in ordine alla circostanza che il criterio del valore normale, quale valore fiscalmente riconosciuto per il beneficiario di partecipazioni sociali ex art. 68, comma 6, del TUIR, dovrebbe applicarsi a tutti i trasferimenti indicati nell'articolo 3 del TUS, e non solo con riguardo al trasferimento di partecipazioni di controllo (comma 4-ter).

A tal fine, si ricorda che il valore normale di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati deve essere determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del TUIR, in proporzione del valore del patrimonio netto della società.

Infine, in relazione all'ultimo quesito si fa presente che il comma 5 dell'articolo 47 del TUIR stabilisce che "Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.".

La disposizione in esame non qualifica un utile da partecipazione ma stabilisce che la ripartizione delle citate riserve o fondi non costituisce utili e indica le modalità con le quali si modifica il costo fiscale della partecipazione per effetto di tale distribuzione. Il costo fiscale ridotto di tali riserve costituisce il costo da utilizzare in caso di determinazione di plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso. Nel caso di specie, dunque, la ripartizione di tali riserve andrà a ridurre il costo fiscale della partecipazione determinato sulla base del valore normale alla data di apertura della successione.

Con riferimento ai redditi di capitale originati dalle fattispecie di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del TUIR, si ricorda che in base al comma 7 dell'articolo 47 le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti "costituiscono utile" per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Come chiarito nella circolare 10 dicembre 2004, n. 52/E, i rimborsi ricevuti dai soci nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del TUIR danno luogo a redditi di capitale (in particolare utili) e non a redditi diversi, in quanto le lettere c) e c-bis) del predetto articolo 67, comma 1, non comprendono, tra i presupposti di realizzo delle plusvalenze, il rimborso di partecipazioni.

Pertanto, ai fini della determinazione dei redditi di capitale di cui al citato articolo 47, comma 7, non è possibile applicare le regole di tassazione previste per i redditi diversi di cui all'articolo 67 del TUIR, trattandosi di due categorie reddituali differenti.

Nel caso di specie, dunque, non è possibile assumere in luogo del "prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione" il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione di cui all'articolo 68, comma 6, del TUIR.

Si ricorda, inoltre, che nella circolare 16 giugno 2004, n. 26/E, a commento del citato comma 7, dell'articolo 47 del TUIR, è stato chiarito che in sede di liquidazione della società vengono tassati quegli utili che sono stati accantonati a riserva nei precedenti periodi d'imposta e che devono essere assoggettati a tassazione in capo ai percettori al momento della distribuzione.

Pertanto, affinché in sede dell'eventuale liquidazione della partecipazione detenuta dalla Fondazione, tali utili siano tassati in capo alla stessa, sarà necessario assoggettare a tassazione la differenza tra le somme o il valore normale dei beni che la stessa riceverà e il prezzo pagato dal de cuius.

Si fa, infine, presente che, come chiarito nella circolare 10 dicembre 2004, n. 52/E, il citato articolo 47, comma 7, del TUIR fa riferimento al recesso "tipico" che comporta l'annullamento delle azioni o quote, compreso il caso in cui il rimborso venga effettuato previo acquisto delle azioni o quote da parte della società utilizzando gli utili e le riserve disponibili anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2357, terzo comma, del Codice civile, per l'acquisto di azioni proprie.

Qualora, invece, il recesso avvenga con modalità diverse, ossia mediante acquisto da parte degli altri soci in proporzione alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo, si configura un'ipotesi che va inquadrata più propriamente nell'ambito degli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, sempreché si tratti di cessioni a titolo oneroso (cfr. par. 3.1 della predetta circolare n. 26/E).

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