Risposta a interpello n. 371/2019, Modalità di tassazione di successione con bene immobile e titoli in trust a favore della nipote in Australia


Roma, 10 settembre 2019

OGGETTO: Modalità di tassazione ai fini delle imposte di successione, ipotecarie e catastali di una successione testamentaria comportante conferimento di un bene immobile e di titoli bancari esistenti nello Stato italiano in un “trust” costituito per testamento a favore della nipote di “de cuius” residente in Australia. - Articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante (di seguito, anche Tizio) chiede di conoscere come calcolare le imposte di successione, ipotecarie e catastali in relazione alla successione disposta con testamento depositato in Italia, contenente la costituzione di un “trust”.

In particolare, l’Istante dichiara che il “de cuius” è deceduto in Australia, dove era residente.

Il “de cuius” con il testamento in questione ha nominato Tizio esecutore testamentario e “trustee” di un “trust” estero, appositamente costituito con il medesimo testamento in Australia, denominato “YYY Trust”, (di seguito, anche “trust”) in cui la nipote (figlia della sorella del “de cuius”) ha il ruolo di soggetto beneficiario.

L’Istante specifica anche che i beni caduti in successione oggetto di quesito sono un appartamento categoria A/2 e titoli bancari.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente istante ritiene che le imposte di successione ipotecarie e catastali vadano calcolate nella misura fissa di Euro 200,00 ciascuna, e che i titoli non vadano assoggettati ad alcuna imposta.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento all’imposta di successione, si rileva che l’articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l'ambito applicativo alla “costituzione di vincoli di destinazione” su beni e diritti.

Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust.

Le modalità di applicazione al trust dell'imposta sulle successioni e donazioni sono state illustrate dalla scrivente con le Circolari del 6 agosto 2007, n. 48, e del 22 gennaio 2008, n. 3.

La lettura di tali documenti di prassi evidenzia che al conferimento di beni in “trust” deve essere applicata l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale avendo riguardo, ai fini della determinazione delle aliquote, al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

Conseguentemente, alla successione testamentaria in oggetto, poiché beneficiario finale del patrimonio costituito nel trust è la nipote del “de cuius”, risulta applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni con l’aliquota del 6%, senza alcuna franchigia, come previsto dall’art. 2, comma 48, lett. b), del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Per quanto riguarda la base imponibile, occorre far riferimento all’art. 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede che, ai fini dell’applicazione dell’imposta alle successioni, la base imponibile è determinata con riferimento al “valore complessivo netto dei beni” devoluti a ciascun beneficiario (erede o legatario). Le modalità di determinazione del predetto valore complessivo netto sono precisate nell’articolo 8, commi 1 e 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS).

L’imposta di successione va applicata con riferimento ai beni situati in Italia ed indicati nell’art. 2 del TUS.

In particolare, l’art. 2, comma 2, del TUS stabilisce che: “2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.

Inoltre, agli effetti del citato comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato i beni e diritti elencati nel comma 3 della medesima norma.

Pertanto, nel caso di specie, essendo il “de cuius” residente in Australia al momento della sua morte, l’imposta di successione è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato italiano, come individuati ai sensi del citato art. 2 del TUS, che siano stati conferiti nel trust testamentario in oggetto, tra i quali l’immobile situato in Italia (immobile di categoria A/2).

Anche i titoli bancari conferiti nel trust vanno assoggettati ad imposta sulle successioni e donazioni, se esistenti nello Stato italiano a norma dei criteri dettati dal citato comma 3.

Ad esempio, qualora si tratti di titoli obbligazionari emessi da istituti bancari, il valore dei titoli bancari andrà assoggettato ad imposta sulle successioni e donazioni, se emessi da istituti bancari aventi sede nello Stato italiano, come previsto dalla lettera c) del citato art. 2, comma 3.

Infine, alla successione testamentaria in oggetto, la quale comporta un conferimento dell’appartamento sito in Italia nel trust avente effetti traslativi, si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale con l’aliquota proporzionale, pari rispettivamente al 2 e all’1 per cento (cfr. Circolare n. 48 del 2007 paragrafo 5.3, e Circolare n. 3 del 2008 paragrafo 6).

La base imponibile alla quale commisurare dette aliquote è determinata ai sensi degli articoli 2 e 10 del Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC).

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