Rimborso delle spese sostenute dal chiamato



Il chiamato all'eredità è, con tutta evidenza, direttamente interessato all'attività di amministrazione e di assunzione di cautele in relazione al compendio ereditario che gli viene offerto. Per questo motivo egli non vanta alcun diritto in ordine a compensi per gli atti compiuti. Diversamente va per le spese sopportate per l'eventualità in cui la delazione non si concreti nell'acquisto dell'eredità.

Ai sensi dell'art.461 cod.civ. , qualora il chiamato all'eredità vi abbia fatto rinunzia, le spese sostenute per gli atti di conservazione e di amministrazione posti in essere ai sensi dell'art.460 cod.civ. sono a carico dell'eredità. Alla rinunzia sarebbe equiparabile la perdita del diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art.487, ultimo comma, cod.civ. nota1.

Il modo di disporre della norma citata sarebbe consonante con la natura gratuita dell'attività di amministrazione del chiamato nota2 ed importerebbe altresì l'obbligo da parte di costui di rendere il conto della gestione (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 4442/80 , ai sensi della quale il chiamato rimarrebbe soggetto altresì alla disciplina di cui agli artt. 535 e 1148 cod.civ. per quanto attiene alla restituzione dei frutti ed alle spese per miglioramenti ed addizioni) nota3 .

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Note

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Secondo alcuni (Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 151), ai fini dell'applicazione di questa norma, sarebbe da equiparare alla rinunzia anche l'accettazione con beneficio di inventario, dal momento che la stessa impedisce la confusione dei patrimoni. Il diritto al rimborso sussisterebbe altresì in caso di accettazione pura e semplice nei confronti di altri coeredi (dunque anch'essi accettanti) che non abbiano partecipato all'amministrazione: colui che ha provveduto da solo all'amministrazione ed alla conservazione dei beni avrà diritto di chiedere pro quota agli altri il rimborso delle spese sostenute (Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p. 243).
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nota 2

nota2

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.100.
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nota3

Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.219.
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Bibliografia

  • FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1997
  • NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, I, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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