Revoca dell'incarico e diritto del mediatore alla provvigione



Nella prassi contrattuale si è posto il problema della validità della clausola mediante la quale colui che ha conferito l'incarico al mediatore si obblighi a corrispondere a quest'ultimo il compenso anche nell'ipotesi di revoca dell'incarico anticipata rispetto al termine stabilito (termine che, si badi, potrebbe essere anche assoggettato a tacita proroga). La relativa clausola si porrebbe come derogatoria rispetto alla regola di cui all'art. 1755 cod.civ., norma ai sensi della quale il diritto del mediatore alla provvigione scaturisce dal perfezionamento dell'affare.

La giuriusprudenza si è pronunziata nel senso della legittimità della pattuizione in esame, giungendo a precisare che essa, libera espressione della libertà negoziale delle parti, non abbisogna della specifica approvazione per iscritto, non rientrando tra le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. III, 4591/90; Cass. Civ. Sez. III, 614/82). Più recentemente è stato deciso (Cass. Civ., Sez. III, 22357/10) che la clausola che preveda la corresponsione della provvigione anche nell'ipotesi di mancato perfezionamento dell'affare per causa ricondicibile al venditore, possiede natura vessatoria, sia pure con riferimento alla normativa posta a tutela del consumatore di cui all'abrogato art. 1469 quinquies cod.civ.).

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