Cass. Civ., Sez. III, n. 22357 del 3 novembre 2010. Natura vessatoria e conseguente inefficacia della clausola che prevede il pagamento al mediatore della provvigione anche nel caso di mancata conclusione dell'affare.

La clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata effettuazione dell’affare per fatto imputabile al venditore può presumersi vessatoria, e quindi inefficace a norma dell’articolo 1469 bis c.c., in quanto d’importo manifestamente eccessivo, e comunque il compenso per l’attività esplicata dal mediatore e l’adeguatezza del corrispettivo per l’ipotesi di mancata conclusione dell’affare dovranno essere apprezzati dal giudice, anche nel senso del significativo squilibrio delle prestazioni e dunque per l’inefficacia della clausola ex art. 1469 quinquies, comma I, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile la valutazione della S.C. circa la natura vessatoria della clausola in considerazione, valutazione comunque fondata su una norma, l'art. 1469 quinquies cod.civ. (il quale sanciva la mera inefficacia) che è stata abrogata per effetto dell'entrata in vigore del c.d. Codice del Consumo (d.lgs. 2005 n.206).
Giova rilevare, da questo punto di vista, come la vessatorietà attualmente abbia quale effetto, ai sensi dell'art.36 del Codice del Consumo, la nullità (sia pure relativa) della clausola.

Aggiungi un commento