L'art.
464 cod.civ. prescrive che l'indegno sia obbligato a restituire i frutti pervenutigli dopo l'apertura della successione. Quest'obbligo si basa essenzialmente sul fatto che l'indegno è considerato, a tutti gli effetti, possessore di malafede
nota1. Egli non deve tuttavia restituire i frutti che avrebbe potuto percepire e non ha percepiti (come invece dispone l'
art.1148 cod.civ. ). Ciò in considerazione del fatto che egli potrebbe non conoscere che la propria condotta abbia determinato l'esclusione dalla successione
nota2.
Secondo la prevalente interpretazione
nota3, pure in difetto di un richiamo esplicito, potrebbe farsi applicazione dell'art.
1150 cod.civ. , norma che disciplina la sorte delle spese effettuate per riparazioni, miglioramenti, addizioni. Dette spese dovrebbero pertanto essere rimborsate all'indegno, sia pure nella misura della minor somma tra lo speso ed il migliorato. Per quanto attiene alle addizioni il rinvio all'art.936 cod.civ. contenuto nell'ultimo comma dell'art. 1150 cod.civ. dovrebbe essere escluso quanto al III comma della cennata norma, concernente il possessore di buona fede
nota4.
nota1
Note
nota1
Palazzo, Le successioni, in Trattdir.priv., diretti da Iudica-Zatti, Milano, 2002, p.222.
top1 nota2
Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 203.
top2 nota3
Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.139.
top3 nota4
Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.183.
top4 Bibliografia
- COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
- FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1997
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.di dir. priv. diretto da Iudica e Zatti, 2002
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981