Responsabilità per i debiti sociali pregressi ed accettazione beneficiata




Può essere che, in esito ad decesso di uno dei soci di una società a base personale vi subentri un erede (cfr. l'art. 2284 cod. civ. ). Quest'ultimo ben potrebbe avere accettato l'eredità con beneficio di inventario, ciò che si palesa indispensabile ogniqualvolta si tratti di un soggetto incapace. In questi casi (a tacere dell'ulteriore questione relativa all'assunzione da parte di siffatti soggetti della qualità di soci), particolare difficoltà suscita l'apparente conflitto tra la disciplina propria della responsabilità per obbligazioni sociali pregresse in capo al nuovo socio (art. 2269 cod. civ. ) e la limitazione peculiare del beneficio d'inventario.

In altri termini, ci si domanda se l'incapace (ad es. il minore d'età) che succeda mortis causa nella partecipazione sociale di società semplice, accettata l'eredità necessariamente con beneficio d'inventario, risponda o meno illimitatamente e solidalmente con gli altri soci di tutte le obbligazioni sociali anche antecedenti all'assunzione della qualità di socio.

Il quesito tuttavia, a ben vedere, si palesa mal posto. L'accettazione beneficiata vale infatti non già ad evitare che l'incapace risponda delle obbligazioni relative alla precedente gestione, bensì ad impedire che costui debba rispondere ultra vires delle passività proprie dell'ereditando (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2815/76 ). La responsabilità relativa alle pregresse obbligazioni sociali prevista dall'art. 2269 cod. civ. consegue piuttosto all'assunzione della qualità di socio e non interferisce con le vicende delle passività ereditarie. Si tratta di una regola propria del diritto delle società che vale a disciplinare la responsabilità del soggetto che fa il suo ingresso in una compagine sociale già esistente.

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