Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 58


CAPO V Atti pubblici e transazioni giudiziarie (ACCETTAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI)

1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.
2. Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.
3. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.
4. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente a decidere al riguardo.

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