Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 52


SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.

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