Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 5


COMPETENZA IN CASO DI SCIOGLIMENTO O ANNULLAMENTO

1. Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata connessi con tale caso di scioglimento o annullamento, se sussiste accordo dei partner.
2. Se è concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita per decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, l'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, deve essere conforme all'articolo 7.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti