Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 54


ESECUTIVITÀ PARZIALE

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.

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