Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 5


COMPETENZA IN CASO DI DIVORZIO, SEPARAZIONE PERSONALE O ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO

1. Fatto salvo il paragrafo 2, se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda in questione.
2. La competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ai sensi del paragrafo 1 è condizionata all'accordo dei coniugi se l'autorità giurisdizionale investita della domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio:
a) è l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore e questi vi ha risieduto per almeno un anno immediatamente prima della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003,
b) è l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di cui l'attore è cittadino e questi vi risiede abitualmente e vi ha risieduto per almeno sei mesi immediatamente prima della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003,
c) è adita ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in casi di conversione della separazione personale in divorzio, o
d) è adita ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in casi di competenza residua.
3. Se è concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita per decidere su questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, l'accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo deve essere conforme all'articolo 7, paragrafo 2.

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