Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 12


COMPETENZA IN CASO DI DOMANDA RICONVENZIONALE

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10 o 11 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale se essa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

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