Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 21


UNITÀ DELLA LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 22 o 26 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.

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